Art. 3.

      1. Gli ufficiali e i sottufficiali delle Forze armate che esercitano attività ministeriale ai sensi dell'articolo 2, su richiesta dell'Ordinariato militare, sono considerati fuori corpo e non sono soggetti a periodi di attribuzione.
      2. I sottufficiali di cui al comma 1 possono essere promossi, per anzianità, fino al grado di maresciallo maggiore. Gli ufficiali di cui al comma 1 possono essere promossi, per anzianità, fino al grado di tenente colonnello e, a scelta, fino al grado di generale di brigata o equipollente.